lunedì 30 gennaio 2012

Me lo merito: agevolazione per gli under 30

Agevolazioni per gli under 30 da richiedere entro il 28 febbraio

La Regione Lazio ha previsto per il 2012 agevolazioni sui costi per l'uso dei mezzi pubblici attraverso la campagna Me lo merito pensata a sostegno delle famiglie e del merito.
E' destinata ai giovani (fino a 30 anni) residenti nella Regione, prevede riduzioni sugli abbonamenti dal 50 al 90 per cento in base: al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla distanza dal luogo di studio o di lavoro e al possesso di meriti scolastici.
L'interessato dovrà, entro il 28 febbraio 2012, registrare la propria domanda attraverso l'iscrizione al sistema "Me lo merito", e consegnare al proprio Comune di residenza/Municipio la relativa documentazione.
L'individuazione del reddito viene stabilita dal valore ISEE che dovrà comunque essere al massimo pari a 35.000,00 euro.

Il Patronato CAF AIS ti aiuta gratuitamente per il calcolo e la compilazione del modello ISEE
Ti aspettiamo presso la nostra sede di Selva Candida in Via Casteggio 21 (Tel. 06 3091463)

venerdì 27 gennaio 2012

730 / 2012 Documentazione da presentare

Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:
  • il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
  • fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
  • ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
  • attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.

venerdì 20 gennaio 2012

Detassazione 2012 - Straordinari e Premi

Ancora un anno di proroga per la detassazione di straordinari e premi di produzione che vale anche nel 2012 con l'imposta sostituiva del 10%.

L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno prorogato, nonostante i forti tagli del Decreto Monti, a tutto il periodo d'imposta 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività e straordinari, come già fatto per la detassazione 2011.

Per chi fosse interessato a leggere le circolari e le leggi per avere maggiori informazioni da poter sottoporre in azienda, riportiamo alcuni riferimenti:
  • Circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, modificata dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183
Secondo la legge le aziende devono applicare l'agevolazione fiscale del 10% per tutto il 2012 a:
  • indennità forfetaria per lavoro straordinario
  • compensi per clausole elastiche e flessibili
  • lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
  • lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, ia redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa
I datori di lavoro devono applicare le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive fuori dalla sede legale dell'azienda.

Casa: anziani penalizzati con l'Imu, la nuova Ici. Ecco perché

La nuova tassa sulla casa si chiama Imu, Imposta Municipale Unica, ed è molto simile alla vecchia Ici, ma ha alcune differenze importanti, che la rendono più equa, specialmente nei confronti delle famiglie con figli, ma anche più iniqua, nei confronti, ad esempio, delle persone anziane. Vediamo perché.
Come l'Ici, anche l'Imu si basa sull'applicazione di un'aliquota alla rendita catastale della casa. L'aliquota è del 4 per mille, uguale per tutti, perciò simile a quella Ici per la prima casa. Ma la rendita da usare per il calcolo va aumentata parecchio, rispetto a prima, perché va "rivalutata" del 60 per cento. Poi c'è la detrazione di 200 euro per la prima casa, valida per tutti. Perciò l'Imu è più leggera dell'Ici, per la casa di abitazione, e più pesante per le seconde case. Un ulteriore sconto per le famiglie con figli, di 50 euro a figlio, fino ad un massimo di 200 euro, rende possibile arrivare, in molti casi, a non dover pagare nulla.
Chi ci rimette sono le persone anziane che vivono sole, perché non possono usufruire della detrazione per i figli e molto spesso abitano in case più grandi, rispetto alle proprie esigenze, quelle che abitavano quando i figli ancora non se n'erano andati. Secondo i dati Istat, le famiglie italiane composte di soli anziani sono circa un terzo del totale.

Dal 2012 torna l'imposta sulla prima casa. Come funzionerà l'IMU

Con l'anticipo dell'entrata in vigore di decreti per il federalismo fiscale, dal 1 gennaio 2012 torna la tassa sulla prima casa. Dovranno pagare l'IMU (la vecchia ICI) tutti coloro che possiedono immobili perché ne sono proprietari, usufruttuari o detentori per altro diritto reale (es. diritto di abitazione).
Gli immobili che pagano l'IMU (case e terreni, per la parte relativa al reddito dominicale) non sono più assoggettati ad IRPEF e alle relative addizionali (ad esclusione degli immobili locati per i quali è dovuta alternativamente l'IRPEF o la Cedolare Secca). Ciò significa che per le case a disposizione e gli immobili dati in uso gratuito a familiari, non è più dovuta l'IRPEF, ma a differenza dell'ICI anche le case date in uso gratuito ai familiari verseranno l'IMU.
 
Come si calcola
Per le abitazioni, l'imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale x 1,05 (coefficiente di rivalutazione) e ancora x 160. Le aliquote Imu saranno poi stabilite da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria (0,4% per la prima casa e 0,76% per le altre proprietà) fino a un massimo dello 0,2% per la prima casa e 0,3% sugli altri immobili.
Sempre il Comune decide quali pertinenze (cantine, soffitte e autorimesse) possono pagare l'IMU con l'aliquota ridotta, al massimo però, questa agevolazione può essere concessa per un solo immobile per ogni categoria (se ad esempio il Sig. Rossi possiede l'appartamento in cui abita e due autorimesse: l'aliquota IMU ridotta spetta solo per 1 autorimessa ma se oltre all'appartamento possiede 1 autorimessa e 1 cantina: l'aliquota IMU ridotta spetterà  sia per l'autorimessa che per la cantina).
Il comune può aumentare le detrazioni fino ad azzerare l'imposta sulla casa di abitazione e sulle pertinenze; in questo caso, però, non può aumentare l'aliquota dovuta dai proprietari degli immobili tenuti a disposizione.
Detrazioni
Per l'imposta dovuta per la casa in cui si abita e per le relative pertinenze, è prevista una detrazione fissa di 200 euro. Se l'immobile è l'abitazione principale di più comproprietari, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(se ad esempio marito e moglie sono comproprietari del loro appartamento e entrambi vi risiedono, il marito è proprietario per il 80% e la moglie per il 20%, dopo aver calcolato l'imposta dovuta per l'immobile, ripartita per il 80% a carico del marito e per il restante 20% a carico della moglie, ad ognuno dei due coniugi sarà applicata una detrazione di 100 euro.
Rendita catastale di 500,00 euro, Imponibile (500,00 x 1,05 x 16) di 84.000, l'imposta con un'aliquota all' 0,4% è pari a 84.000 x 0,4% = 336,00.
Quota a carico del marito 80% = 336  x 80% = 268,80 imposta dovuta 268,80 – 100,00 = 168,80
Quota a carico della moglie 20% = 420  x 30% = 67,20 imposta dovuta 67,20 – 100,00 = 00,00).
 
Una ulteriore detrazione di 50 euro è prevista per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.  Per usufruire della detrazione, il figlio deve essere anagraficamente residente nell'immobile che costituisce la casa di abitazione dei proprietari, anche se non fiscalmente a carico.
 
Quando si pagherà: il versamento dell'imposta dovuta al comune deve essere effettuato in due rate di pari importo: la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre.
Il contribuente può decidere di pagare l'imposta con un unico versamento entro il 16 giugno
Come si pagherà: le modalità di versamento dell'IMU saranno approvate nei prossimi mesi, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Saranno parimenti approvati nei prossimi mesi anche i modelli di dichiarazione e, così come per l'ICI, le esenzioni dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Lavori in casa: risparmio energetico, ecco gli incentivi del 2012

risparmio energeticoCon la Manovra varata nel dicembre scorso dal governo Monti sono state prolungate molte detrazioni fiscali fino alla fine del 2012. La notizia passa quasi in secondo piano rispetto alle più incisive modifiche che il decreto ha approvato, ma può senz'altro far piacere a chi, ad esempio, ha intenzione di effettuare dei lavori di riqualificazione energetica.
Installare pannelli solari o sostituire impianti di climatizzazione sarà certamente più economico: la detrazione Irpef per questi lavori è fissata al 55 per cento ed è stata estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldabagni tradizionali con modelli a pompa di calore. Ecco in sintesi gli interventi che rientrano nella normativa (tra parentesi è indicata la detrazione massima consentita):
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti (100 mila euro);
  • miglioramento termico dell’edificio tramite interventi su finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti (60 mila euro);
  • installazione di pannelli solari (60 mila euro);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (30 mila euro).
Chi può usufruirne? Persone fisiche anzitutto (condomini, inquilini, proprietari), ma anche esercenti e contribuenti che conseguono reddito d'impresa, così come associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. L'Agenzia delle Entrate ha disposto, inoltre, che dal primo gennaio 2013 le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36 per cento, prevista oggi per le spese di ristrutturazioni edilizie. Tale agevolazione è stata resa strutturale e definitiva per il futuro.

lunedì 16 gennaio 2012

La mobilità riduce l'assegno divorzile

I giudici hanno valutato anche la perdita della sicurezza del lavoro e la nascita di un figlio minore da un’altra relazione

11/01/2012 Fonte: Famiglia Cristiana
Maggio 2002. Un tribunale dichiara con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia e, nel 2005, viene fissata la misura dell'assegno divorzile comprensivo della parte destinata al mantenimento del figlio maggiorenne. La donna si batte contro tale decisione: troppo poco quello che le spetta rispetto a quello che presume essere il patrimonio dell'ex marito. Il tribunale respinge il ricorso anche in considerazione del fatto che rispetto all'originaria situazione economico sociale, riconosciuta alle parti con gli accordi di separazione,  si era verificata la novità, negativa per l'uomo, rappresentata dalla sua messa in stato di mobilità, nonché ancora, della costituzione da parte sua di un nuovo nucleo familiare con sopraggiunto onere del mantenimento di un figlio minore. Sulla base di queste considerazioni la riduzione del 10% della somma originariamente fissata all'atto della separazione viene ritenuta congrua dai giudici. A questo punto la donna ricorre in Cassazione sperando di avere migliore sorte ma i giudici, ancora una volta, le danno torto.
Alberta Perolo