venerdì 20 luglio 2012

Allattamento: riposo anche per il papà


I permessi per allattamento spettano al padre lavoratore anche quando la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. Lo riconoscono ormai sia l'Inps sia l’ex Inpdap dopo aver modificato il loro precedente orientamento in materia.
Il Testo unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) riconosce alla lavoratrice madre la facoltà di usufruire di riposi giornalieri, meglio conosciuti come permessi per allatta­mento, at fine di prestare le cure necessarie al neonato nei primi mesi di vita. Il datore di lavoro è tenuto a concedere, durante il primo anno di vita del bambino, alla madre che ne faccia richiesta, i seguenti riposi giornalieri:
due ore al giorno, anche cumulabili tra lovoro, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore;
un'ora al giorno, quando l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore.
I permessi sono ridotti della metà qualora la lavoratrice usufruisca dell'asilo nido o di altra struttura messa a disposizione dal datore di lavoro.