I permessi per allattamento spettano al padre
lavoratore anche quando la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. Lo
riconoscono ormai sia l'Inps sia l’ex Inpdap dopo aver modificato il loro
precedente orientamento in materia.
Il Testo unico sulla maternità (D.Lgs.
151/2001) riconosce alla lavoratrice madre la facoltà di usufruire di riposi
giornalieri, meglio conosciuti come permessi per allattamento, at fine di
prestare le cure necessarie al neonato nei primi mesi di vita. Il datore di
lavoro è tenuto a concedere, durante il primo anno di vita del bambino, alla
madre che ne faccia richiesta, i seguenti riposi giornalieri:
due ore al giorno, anche cumulabili tra lovoro,
se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore;
un'ora al giorno, quando l'orario di lavoro
è inferiore alle sei ore.
I permessi sono ridotti della metà qualora
la lavoratrice usufruisca dell'asilo nido o di altra struttura messa a
disposizione dal datore di lavoro.