Il nuovo avviso esecutivo: istruzioni per l'uso
Al via dal 1 Ottobre 2011 il nuovo avviso esecutivo. La nuova
esecutività degli atti di accertamento emessi dal 1 Ottobre cambia le
modalità finora previste dalla normativa tributaria.
In sostanza, i contribuenti che riceveranno un atto di accertamento
dal 1 Ottobre devo sapere che lo stesso atto avrà valenza di titolo per
la riscossione del tributo e per l'esecuzione forzata.
Prima della riforma le fasi erano due: il contribuente riceveva
l'avviso di accertamento e successivamente veniva iscritto a ruolo con
la notifica della cartella esattoriale. Ora, con il nuovo avviso
esecutivo, le fasi non sono più due ma una sola: il nuovo atto di
accertamento, in sostanza, unisce e cumula in sè le funzioni svolte
prima dall'avviso e dalla cartella esattoriale.
Attenzione però, poichè il ruolo non è cancellato. Le nuove regole
valgono soltanto per gli atti citati dalla normativa. Per gli altri atti
non previsti dalla norma rimane l'iscrizione a ruolo.
Quali sono allora i tributi interessati dal nuovo avviso esecutivo di Equitalia?
I tributi sono:
- le imposte sui redditi (irpef e ires)
- le relative addizionali
- l'imposta sul valore aggiunto
- l'irap.
I periodi di accertamento interessati dalla nuova normativa sono
invece quelli relativi al periodo in corso al 31 Dicembre 2007 e quelli
successivi.
Quindi, tutti gli atti di accertamento emessi dal 1 Ottobre 2011 e
relativi ai periodi prima citati sono, di fatto, degli avvisi esecutivi.
Altra novità è quella relativa alla somma da pagare in caso di
presentazione del ricorso, che sulla base della nuova normativa passa
dalla metà ad un terzo delle maggiori imposte accertate, oltre agli
interessi.
La lettera b dell'articolo 29 del DL 78/2010 dispone che l'atto diviene esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notivica.
Il contribuente deve provvedere al pagamento delle somme dovute entro
il termine di presentazione del ricorso. Questo è di sessanta giorni ma
anche di centocinquanta giorni in caso di presenza di una istanza di
accertamento con adesione (o di centonovantasei giorni in caso di
instanza di accertamento con adesione e pausa feriale dei termini
processuali dal 1 agosto al 15 settembre).
Se il contribuente non provvede al pagamento della somma dovuta entro
il termine suddetto, l'atto di accertamento, avendo la funzione di
titolo esecutivo, consente dagli agenti della riscossione di procedere.
In questo caso gli stessi agenti della riscossione potranno procedere
alla esecuzione forzata.
L'esecuzione forzata, tuttavia, non procede immediatamente. Infatti è
intervenuta una specifica disposizione sui termini e sull'esecuzione
forzata attraverso la conversione del decreto sviluppo (legge 106 del
2011 che ha convertito il dl 70/2011); l'esecuzione forzata viene
sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento dell'incarico agli
agenti della riscossione degli atti aventi valenza di titolo esecutivo.
In sostanza, equitalia, una volta che riceve il carico delle somme
dovute, dovrà sospendere l'esecuzione forzata, a prescindere, per i 180
giorni successivi.
La norma dispone che la sospensione dell'esecuzione forzata non opera
con riferimento alle azioni cautelari e conservative nonchè ad ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
La sospensione inoltre non opera in caso di:
- accertamento esecutivo straordinario
- nel caso in cui il concessionario venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato periocolo per la riscossione.
Vediamo ora un riassunto della nuova normativa tributaria in riferimento al nuovo avviso esecutivo.
La riscossione anticipata
- A partire dal 1 ottobre tutti gli avvisi di accertamento emessi
dall'agenzia delle entrate sono direttamente esecutivi entro 60 giorni
dalla notifica.
- La novità interessa soltanto imposte sui redditi, iva e irap.
- Sono interessati soltanto i periodi di imposta dal 2007 e successivi.
Cosa succede se il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo non paga o non impugna l'atto.
- Se il contribuente non impugna l'atto entro i 60 giorni prevvisti, l'atto di accertamento diventa esecutivo.
- Trascorsi altri 30 giorni (quindi 60 + 30) il testimone passa all'agente della riscossione.
- Equitalia non potrà avviare l'esecuzione forzata (es
l'esproprio) se non dopo aver fatto passare 180 (60 +30+180 complessivi
dal ricevimento dell'atto) giorni da quando ha ricevuto l'affidamento
dell'incarico. In questo periodo di 180 giorni si potranno adottare
misure cautelative.
Cosa succede se il contribuente intende impugnare l'avviso esecutivo.
- Il contribuente che riceve un avviso esecutivo e che intende
impugnarlo deve presentare ricorso presso la commissione tributaria
provinciale.
- Deve pagare il contributo unificato che varia a seconda del valore della lite
- Può presentare o meno la richiesta di sospensiva (in ogni caso,
sia che il contribuente presenti o non presenti la richiesta di
sospensiva vale comunque il termine di 180 giorni previsto in precedenza
in cui l'esecuzione è sospesa)
Cosa può fare il contribuente che riceve un avviso esecutivo per evitare di versare le somme che ritiene non dovute.
La prima cosa che il contribuente può fare è quella di richiedere una
sospensiva giudiziale.
La sospensiva giudiziale non è altro che un procedimento cautelare con
il quale il contribuente richiede alla commissione tributaria di fissare
una udienza preliminare per decidere se è possibile sospendere il
pagamento provvisorio dovuto in seguito all'impugnazione dell'atto. Se
la sospensiva viene concessa il contribuente non dovrà pagare nulla
mentre se la sospensiva non viene concessa il contribuente dovrà versare
una somma pari a un terzo (1/3) della pretesa del fisco. Questa somma,
prima della riforma, era pari alla metà (1/2) della pretesa del fisco.
Il contribuente può anche richiedere una
sospensiva urgente.
Va richiesta direttamente al presidente della commissione tributaria e
mira a sospendere l'atto in attesa della pronuncia sulla sospensione
descritta in precedenza.
Il contribuente può, in alternativa o assieme alle sospensive viste pocanzi, chiedere la
sospensiva amministrativa.
Questa va indirizzata all'ufficio che ha emesso l'avviso di
accertamento. Si possono presentare tutte in contemporanea e non sono
incompatibili tra loro.
I requisiti sono gli stessi per la sospensiva giudiziale.
Presentare l'istanza di autotutela
Ricordiamo che il contribuente può sempre agire in autotutela
attraverso una richiesta inviata all'ufficio che ha emesso l'atto e con
la quale si richiede all'ufficio l'annullamento dell'atto stesso.
Si ricorda che la presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini di impugnamento dell'atto (60 giorni)
L'ufficio deve emettere un parere che potrebbe essere un rifiuto
all'accogliemento dell'istanza di autotutela oppure un accogliemento
dell'istanza che comporterebbe l'annullamento dell'atto di accertamento.
Altre alternative a disposizione del contribuente in caso di avviso esecutivo
Il contribuente ha ancora altre possibilità nel caso in cui riceva un
avviso di accertamento e decida di non impugnare l'atto: Lo stesso
contribuente può:
- pagare le somme dovute con
acquiescenza
- presentare una istanza di
accertamento con adesione ottenendo una sospensione del pagamento per ulteriori 90 giorni.
Il contribuente paga le somme dovute (acquiescenza )
In questo caso il contribuente non fa altro che rinunciare ad
impugnare l'atto di accertamento o a presentare istanza di adesione.
In sostanza, con acquiescenza, il contribuente paga entro il termine
dei 60 giorni dalla notifica, le maggiori imposte, gli interessi e le
sanzioni in misura ridotta. (conviene sempre l'acquiescenza nel caso il
contribuente si renda conto che i margini per contestare l'atto
esecutivo siano ridotti o nulli; in tal modo sceglie di pagare con gli
sconti previsti dalla normativa fiscale)
Il contribuente decide di aderire all'accertamento con adesione.
In questo caso il contribuente presenta domanda di adesione
all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo entro i
famosi 60 giorni dalla notifica. Può farlo sia attraverso la consegna
diretta che attraverso l'ufficio postale.
La rateizzazione con il nuovo avviso esecutivo
Si ricorda, infine, che lo stesso contribuente può sempre richiedere
la rateizzazione degli importi richiesti nel caso si trovi in una
situazione di difficoltà.
La richiesta va fatta direttamente all'agente della riscossione. La
richiesta di dilazione arriva fino ad un massimo di 72 rate senza
bisogno di rilasciare alcuna garanzia.