I permessi per allattamento spettano al padre
lavoratore anche quando la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. Lo
riconoscono ormai sia l'Inps sia l’ex Inpdap dopo aver modificato il loro
precedente orientamento in materia.
Il Testo unico sulla maternità (D.Lgs.
151/2001) riconosce alla lavoratrice madre la facoltà di usufruire di riposi
giornalieri, meglio conosciuti come permessi per allattamento, at fine di
prestare le cure necessarie al neonato nei primi mesi di vita. Il datore di
lavoro è tenuto a concedere, durante il primo anno di vita del bambino, alla
madre che ne faccia richiesta, i seguenti riposi giornalieri:
due ore al giorno, anche cumulabili tra lovoro,
se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore;
un'ora al giorno, quando l'orario di lavoro
è inferiore alle sei ore.
I permessi sono ridotti della metà qualora
la lavoratrice usufruisca dell'asilo nido o di altra struttura messa a
disposizione dal datore di lavoro.
In caso di parto gemellare, te ore di
permesso vengono raddoppiate ed è facoltà del padre usufruire delle ore
aggiuntive anche contemporaneamente alla madre. Eccetto quest'ultimo caso, la
norma prevede che i periodi di riposo
siano concessi al padre lavoratore, in
alternativa alla madre, solo nelle seguenti ipotesi: O i figli siano affidati
solo ai padre;
- la madre lavoratrice dipendente scelga di non avvalersene;
- la madre sia deceduta o affetta da grave infermità;
- la madre non sia una Lavoratrice dipendente.
I due istituti previdenziali avevano sempre
ritenuto che quest'ultima ipotesi non comprendesse la categoria della madre
casalinga. Secondo la loro interpretazione, infatti, l'espressione «madre non
lavoratrice dipendente» si doveva intendere riferita solo alla madre
lavoratrice autonoma (commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o libera
professionista) avente diritto a un trattamento economico di maternità erogato
dall'Istituto o da altro ente previdenziale.
A seguito di un diverso orientamento della
giurisprudenza amministrativa, secondo la quale anche la madre che svolge
attività di lavoro casalingo deve essere compresa nella categoria delle
"lavoratrici madri", l'Inps e l'ex Inpdap hanno rivisto la propria
posizione e hanno riconosciuto al padre lavoratore il diritto di usufruire dei
riposi giornalieri anche quando la madre svolga attività di casalinga.
PAOLO FERRI
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