venerdì 20 luglio 2012

Allattamento: riposo anche per il papà


I permessi per allattamento spettano al padre lavoratore anche quando la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. Lo riconoscono ormai sia l'Inps sia l’ex Inpdap dopo aver modificato il loro precedente orientamento in materia.
Il Testo unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) riconosce alla lavoratrice madre la facoltà di usufruire di riposi giornalieri, meglio conosciuti come permessi per allatta­mento, at fine di prestare le cure necessarie al neonato nei primi mesi di vita. Il datore di lavoro è tenuto a concedere, durante il primo anno di vita del bambino, alla madre che ne faccia richiesta, i seguenti riposi giornalieri:
due ore al giorno, anche cumulabili tra lovoro, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore;
un'ora al giorno, quando l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore.
I permessi sono ridotti della metà qualora la lavoratrice usufruisca dell'asilo nido o di altra struttura messa a disposizione dal datore di lavoro.

In caso di parto gemellare, te ore di permesso vengono raddoppiate ed è facoltà del padre usufruire delle ore aggiuntive anche contemporaneamente alla madre. Eccetto quest'ultimo caso, la norma prevede che i periodi di riposo
siano concessi al padre lavoratore, in alternativa alla madre, solo nelle seguenti ipotesi: O i figli siano affidati solo ai padre;
  • la madre lavoratrice dipendente scelga di non avvalersene;
  • la madre sia deceduta o affetta da grave infermità;
  • la madre non sia una Lavoratrice dipendente.
I due istituti previdenziali avevano sempre ritenuto che quest'ultima ipotesi non comprendesse la categoria della madre casalinga. Secondo la loro interpretazione, infatti, l'espressione «madre non lavoratrice dipendente» si doveva intendere riferita solo alla madre lavoratrice autonoma (commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o libera professionista) avente diritto a un trattamento economico di maternità erogato dall'Istituto o da altro ente previdenziale.
A seguito di un diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, se­condo la quale anche la madre che svolge attività di lavoro casalingo deve essere compresa nella categoria delle "lavoratrici madri", l'Inps e l'ex Inpdap hanno rivisto la propria posizione e hanno riconosciuto al padre lavoratore il diritto di usufruire dei riposi giornalieri anche quando la madre svolga attività di casalinga.
PAOLO FERRI

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