La Legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012),
tra le diverse novità, modifica in maniera profonda l’impianto complessivo
degli ammortizzatori sociali. Dal gennaio 2013 contro la disoccupazione
involontaria viene introdotto un nuovo istituto denominato Assicurazione
sociale per l’impiego (abbreviato con la sigla Aspi), destinato a unificare
in una disciplina le attuali prestazioni a sostegno del reddito: la
disoccupazione ordinaria secondo le diverse forme oggi vigenti e l’indennità di
mobilità; rimangono invariati solo i trattamenti di disoccupazione del settore
agricolo.
L’Aspi interesserà tutti i lavoratori dipendenti del
settore privato, compresi apprendisti, soci di cooperativa, personale
artistico, teatrale e cinematografico, e i dipendenti pubblici con contratto a
tempo determinato. I requisiti per poter accedere al nuovo trattamento sono gli
stessi oggi richiesti per la disoccupazione ordinaria non agricola:
- almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 52 contributi settimanali nei due anni precedenti la data di licenziamento;
- non aver cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale del rapporto e mantenere lo status di disoccupato. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali derivanti da una procedura conciliativa attivata presso la Direzione territoriale del lavoro.
L’Aspi è calcolata in misura percentuale sulla media delle
retribuzioni degli ultimi due anni rapportate al mese ed è pari al 75% della
retribuzione di riferimento se questa è uguale o inferiore a un importo che,
per il 2013, è fissato in 1.180 euro (valore annualmente rivalutato). Se la
retribuzione è superiore, l’importo dell’indennità è dato dalla somma di 885
euro (75% di 1.180 euro) più il 25% della quota di retribuzione eccedente l’importo
di 1.180 euro.
L’indennità mensile posta in pagamento non
potrà comunque superare un tetto massimo pari al massimale previsto per la
Cassa integrazione (1.119,32 euro, per il 2012). Dopo i primi sei mesi di
fruizione l’indennità è ridotta del 15% e dopo il dodicesimo mese di un
ulteriore 15%. Dal 2016, a regime, l’indennità è erogata per 12 mesi ai
lavoratori con meno di 55 anni e per 18 mesi ai lavoratori con un’età pari o superiore
a 55 anni (nel limite comunque del numero di settimane di contribuzione
versate nei due anni precedenti). Durante il periodo transitorio 2013-2015 la
durata massima dell’Aspi varia in base all’età del lavoratore. I periodi di
fruizione dell’Aspi sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata in
base alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli
ultimi due anni.
E C’È LA MINI ASPI Dal 2013 per chi fa valere almeno 13
settimane di contributi negli ultimi 12 mesi (senza altri requisiti di
anzianità assicurativa) è prevista la mini Aspi. Tale prestazione sostituisce
la disoccupazione con i requisiti ridotti e rispetto a questa è corrisposta
mensilmente subito dopo la cessazione dal lavoro e non l’anno successivo. L’importo
spettante è calcolato con le stesse modalità dell’Aspi ma la durata dell’indennità
sarà pari alla metà delle settimane accreditate negli ultimi dodici mesi, detratti
i periodi di indennità già fruiti.
Fonte: Famiglia Cristiana / Previdenza e Assistenza
Fonte: Famiglia Cristiana / Previdenza e Assistenza
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