venerdì 28 settembre 2012

ASPI: Un nuovo sussidio per i disoccupati


La Legge di riforma del mercato del la­voro (Legge 92/2012), tra le diverse novità, modifica in maniera profonda l’impianto complessivo degli ammortiz­zatori sociali. Dal gennaio 2013 con­tro la disoccupazione involontaria vie­ne introdotto un nuovo istituto deno­minato Assicurazione sociale per l’im­piego (abbreviato con la sigla Aspi), de­stinato a unificare in una disciplina le at­tuali prestazioni a sostegno del reddito: la disoccupazione ordinaria secondo le diverse forme oggi vigenti e l’indennità di mobilità; rimangono invariati solo i trattamenti di disoccupazione del setto­re agricolo.
L’Aspi interesserà tutti i lavoratori di­pendenti del settore privato, compresi apprendisti, soci di cooperativa, perso­nale artistico, teatrale e cinematografi­co, e i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato. I requisiti per po­ter accedere al nuovo trattamento sono gli stessi oggi richiesti per la disoccupa­zione ordinaria non agricola:
  • almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • almeno 52 contributi settimanali nei due anni precedenti la data di licenzia­mento;
  • non aver cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risolu­zione consensuale del rapporto e mante­nere lo status di disoccupato. Fanno ec­cezione le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali derivanti da una procedura conciliativa attivata pres­so la Direzione territoriale del lavoro.
 L’Aspi è calcolata in misura percen­tuale sulla media delle retribuzioni de­gli ultimi due anni rapportate al mese ed è pari al 75% della retribuzione di ri­ferimento se questa è uguale o inferio­re a un importo che, per il 2013, è fissa­to in 1.180 euro (valore annualmente ri­valutato). Se la retribuzione è superio­re, l’importo dell’indennità è dato dal­la somma di 885 euro (75% di 1.180 euro) più il 25% della quota di retribuzio­ne eccedente l’importo di 1.180 euro.
L’indennità mensile posta in paga­mento non potrà comunque superare un tetto massimo pari al massimale previsto per la Cassa integrazione (1.119,32 euro, per il 2012). Dopo i pri­mi sei mesi di fruizione l’indennità è ri­dotta del 15% e dopo il dodicesimo me­se di un ulteriore 15%. Dal 2016, a regi­me, l’indennità è erogata per 12 mesi ai lavoratori con meno di 55 anni e per 18 mesi ai lavoratori con un’età pari o su­periore a 55 anni (nel limite comunque del numero di settimane di contribuzio­ne versate nei due anni precedenti). Du­rante il periodo transitorio 2013-2015 la durata massima dell’Aspi varia in ba­se all’età del lavoratore. I periodi di frui­zione dell’Aspi sono coperti da contribu­zione figurativa, calcolata in base alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

E C’È LA MINI ASPI Dal 2013 per chi fa valere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi (senza altri requisiti di anzianità assicurativa) è prevista la mini Aspi. Tale prestazione sostituisce la disoccupazione con i requisiti ridotti e rispetto a questa è corrisposta mensilmente subito dopo la cessazione dal lavoro e non l’anno successivo. L’importo spettante è calcolato con le stesse modalità dell’Aspi ma la durata dell’indennità sarà pari alla metà delle settimane accreditate negli ultimi dodici mesi, detratti i periodi di indennità già fruiti.

Fonte: Famiglia Cristiana / Previdenza e Assistenza

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