Scade il 30 giugno il termine per il pagamento
dei contributi volontari relativi al primo trimestre 2012 (periodo gennaio/marzo).
In vista dell’appuntamento, l’Inps ha aggiornato in base all’aumento Istat
(2,7%) le retribuzioni di riferimento sulle quali vengono calcolati gli
importi dei versamenti volontari.
La contribuzione volontaria consente a chi
interrompe l’attività lavorativa di proseguire l’assicurazione previdenziale
per raggiungere il diritto alla pensione oppure per incrementarla.
Per i dipendenti autorizzati alla prosecuzione
volontaria dopo il 12 luglio 1997, il contributo volontario è calcolato sulla
retribuzione media settimanale dei 12 mesi precedenti la domanda.
L’importo
da pagare si ottiene applicando, alla retribuzione così individuata, le
seguenti aliquote:
- 127,87% per gli autorizzati entro il 31/12/1995;
- 31,87% per i lavoratori autorizzati in epoca
successiva.
Sulla quota di retribuzione eccedente i 44.204
euro, per il 2012, l’aliquota applicata è incrementata dell’1%.
La retribuzione settimanale sulla quale è
calcolato il versamento volontario non può essere inferiore al minimale
previsto per la piena copertura contributiva (192,40 euro per il 2012). L’importo
minimo del contributo volontario per una settimana è pari a:
- 53,62 euro per gli autorizzati entro il
31/12/1995 (2.788,24 euro annui);
- 61,32 per coloro che sono stati autorizzati dopo
(3.188,64 annui).
Per artigiani e commercianti i contributi
volontari sono calcolati invece sulla base di otto classi di contribuzione
stabilite in base alla media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni.
I contributi volontari sono incompatibili con la
pensione diretta, l’indennità di disoccupazione e di mobilità e con qualsiasi
attività lavorativa di tipo dipendente e autonomo (compresa l’iscrizione alla
Gestione separata e alle Casse dei liberi professionisti). Il pagamento dei
contributi, interamente deducibili dal reddito Irpef, deve essere effettuato
con bollettini postali trimestrali inviati dall’Inps, entro il trimestre
successivo a quello di riferimento.
La prosecuzione volontaria può essere richiesta
anche per integrare o coprire periodi di part time, congedi non retribuiti per
gravi motivi di famiglia, congedi per la formazione, eccetera.
Autore: P. Ferri - Fonte: Famiglia Cristiana n. 23/2012
Scadenze:
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 30 giugno 2012
2° trimestre
(aprile/maggio/giugno) 30 settembre
2012
3° trimestre
(luglio/agosto/settembre) 31 dicembre 2012
4° trimestre
(ottobre/novembre/dicembre) 31 marzo 2013
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