lunedì 4 giugno 2012

Versamenti volontari - facciamo un po’ di conti


Scade il 30 giugno il termine per il paga­mento dei contributi volontari relativi al primo trimestre 2012 (periodo gennaio/mar­zo). In vista dell’appuntamento, l’Inps ha ag­giornato in base all’aumento Istat (2,7%) le re­tribuzioni di riferimento sulle quali vengono calcolati gli importi dei versamenti volontari.
La contribuzione volontaria consente a chi interrompe l’attività lavorativa di prose­guire l’assicurazione previdenziale per rag­giungere il diritto alla pensione oppure per incrementarla.
Per i dipendenti autorizzati alla prosecu­zione volontaria dopo il 12 luglio 1997, il contributo volontario è calcolato sulla retri­buzione media settimanale dei 12 mesi prece­denti la domanda.
L’importo da pagare si ottiene applicando, alla retribuzione così indi­viduata, le seguenti aliquote:
- 127,87% per gli autorizzati entro il 31/12/1995;
- 31,87% per i lavoratori autorizzati in epo­ca successiva.
Sulla quota di retribuzione eccedente i 44.204 euro, per il 2012, l’aliquota applicata è incrementata dell’1%.
La retribuzione settimanale sulla quale è calcolato il versamento volontario non può essere inferiore al minimale previsto per la piena copertura contributiva (192,40 euro per il 2012). L’importo minimo del contribu­to volontario per una settimana è pari a:
- 53,62 euro per gli autorizzati entro il 31/12/1995 (2.788,24 euro annui);
- 61,32 per coloro che sono stati autorizzati dopo (3.188,64 annui).
Per artigiani e commercianti i contributi volontari sono calcolati invece sulla base di otto classi di contribuzione stabilite in base alla media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni.
I contributi volontari sono incompatibili con la pensione diretta, l’indennità di disoc­cupazione e di mobilità e con qualsiasi attività lavorativa di tipo dipendente e autonomo (compresa l’iscrizione alla Gestione separata e alle Casse dei liberi professionisti). Il paga­mento dei contributi, interamente deducibi­li dal reddito Irpef, deve essere effettuato con bollettini postali trimestrali inviati dall’Inps, entro il trimestre successivo a quel­lo di riferimento.
La prosecuzione volontaria può essere ri­chiesta anche per integrare o coprire perio­di di part time, congedi non retribuiti per gravi motivi di famiglia, congedi per la for­mazione, eccetera.
Autore: P. Ferri - Fonte: Famiglia Cristiana n. 23/2012
 Scadenze:
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)    30 giugno 2012
2° trimestre (aprile/maggio/giugno)        30 settembre 2012
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)   31 dicembre 2012
4° trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 31 marzo 2013



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