sabato 18 febbraio 2012

Il congedo parentale

Al fine di garantire l’attività di cura e la presenza materna e paterna durante la fase più delicata della crescita dei figli i genitori hanno diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, durante i primi 8 anni di vita del bambino.
Questa astensione facoltativa dal lavoro si chiama congedo parentale, è riconosciuto per ogni figlio e spetta al lavoratore e lavoratrice subordinata anche se l’altro genitore non ne ha diritto (es. lavoratore autonomo, libero professionista, collaboratore coordin ato e continuativo, casalinga, disoccupato, etc.).
In particolare:

- la madre può assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato della durata massima di 6 mesi dopo il congedo di maternità;
- il padre può assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato della durata massima di 6 mesi, elevabile a 7, a partire dalla nascita del bambino;
- la somma dei due periodi di astensione dal lavoro non può superare 10 o 11 mesi nel caso di utilizzo del bonus.
Il lavoratore e la lavoratrice possono utilizzare il congedo anche contemporaneamente, ovvero assentarsi dal lavoro nello stesso periodo di tempo e il padre può utilizzarlo durante i 3 mesi di congedo di maternità della
madre, nonché durante l’utilizzo dei permessi di allattamento da parte di quest’ultima.
Il diritto al congedo per la cura dei figli non spetta alle lavoratrici e lavoratori a domicilio e alle lavoratrici e lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf).
Ai fini dell’esercizio del diritto di astensione il genitore che intende avvalersi del congedo è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.
Il trattamento economico e previdenziale è diverso a seconda del periodo in cui viene utilizzato il congedo e dell’ammontare del reddito individuale del lavoratore richiedente. In ogni caso l’indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

In particolare:
a) Indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo di congedo fra i due genitori di massimo 6 mesi e a prescindere dal reddito di ciascuno di loro. Per i genitori naturali, l’indennità spetta fino
al compimento del 3° anno di età del bambino, per i genitori adottivi e affidatari, l’indennità spetta fino al compimento del 6° anno di età del minore adottato o in affidamento ed entro i 3 anni successivi all’ingresso
del minore in famiglia, se il bambino all’atto dell’adozione o affidamento ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni.
b) Indennità pari al 30% per la durata del periodo di congedo a condizione che il reddito personale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per i genitori naturali l’indennità spetta per i periodi di congedo eccedenti i 6 mesi complessivamente utilizzati da entrambi i genitori entro il 3° anno di età del bambino, e per tutti quelli utilizzati dopo il terzo anno di età fino all’ottavo. Per i genitori adottivi e affidatari l’indennità spetta quando il congedo venga richiesto o prosegua dopo la fruizione dei primi 6 mesi complessivamente considerati fra i due genitori, oppure per tutti i periodi spettanti dopo il 3° anno dall’ingresso in famiglia del minore.
I periodi di congedo dal lavoro sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Il lavoratore o la lavoratrice, che si avvalgono del congedo, possono chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR) per il sostenimento delle spese durante il periodo di assenza da lavoro nelle seguenti condizioni:
- anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni;
- misura dell’anticipazione non superiore al 70% del trattamento spettante al lavoratore in caso di cessazione del rapporto;
- possibilità di ottenere l’anticipazione una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
- accoglimento delle richieste da parte del datore di lavoro nel limite annuo del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del totale dei dipendenti.
• Il bonus ai papà
Il padre lavoratore che si avvale del congedo per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi potrà godere di 1 ulteriore mese di congedo (7 mesi invece di 6) con conseguente aumento del limite complessivo dei periodi di astensione di entrambi i genitori a 11 mesi.

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