Progata anche per il 2012 l’indennità una tantum per i collaboratori a progetto che
cessano il lavoro. Il decreto “Milleproroghe” (D.l. 216 del 2011), approvato dal Parlamento a fine febbraio, ha finanziato
anche per quest’anno la particolare misura a sostegno del reddito riconosciuta
in caso di cessazione di un contratto di collaborazione. Il beneficio è riservato ai lavoratori coordinati e continuativi
nella modalità a progetto che versano i contributo in via esclusiva alla gestione
separata.
Il collaboratore deve aver lavorato per un unico datore di lavoro.
Nell’anno precedente a quello della
cessazione:
·
il collaboratore deve aver conseguito
un reddito lordo inferiore a 5 mila euro e non superiore a 20 mila euro;
·
devono risultare accreditati presso la
gestione separata un numero di contributi non inferiore a tre mensilità.
Nello stesso anno, poi, in cui si verifica
la cessazione del rapporto di collaborazione:
-
deve risultare l'accredito contributivo
di almeno una mensilità;
-
il richiedente
deve risultare, al momento della domanda, senza un contratto di lavoro da
almeno due mesi ed essere disponibile ad accettare un nuovo percorso di lavoro.
La misura della prestazione, erogata in
unica soluzione, è pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e
comunque entro un limite massimo di 4 mila euro.
Fonte: Famiglia Cristiana n. 19/2012 | |
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