martedì 8 maggio 2012

Co.co.pro. disoccupati: resiste l’indennità


Progata anche per il 2012 l’indennità una tantum per i collaboratori a progetto che cessano il lavoro. Il decreto “Milleproroghe” (D.l. 216 del 2011), approvato dal Parlamento a fine febbraio, ha finanziato anche per quest’anno la particolare misura a sostegno del reddito riconosciuta in caso di cessazione di un contratto di collaborazione. Il beneficio è riservato ai lavoratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto che versano i contributo in via esclusiva alla gestione separata.
Il collaboratore deve aver lavorato per un unico datore di lavoro.
Nell’anno precedente a quello della cessazione:
·        il collaboratore deve aver conseguito un reddito lordo inferiore a 5 mila euro e non superiore a 20 mila euro;
·        devono risultare accreditati presso la gestione separata un numero di contributi non inferiore a tre mensilità.
Nello stesso anno, poi, in cui si verifica la cessazione del rapporto di collaborazione:
-         deve risultare l'accredito contributivo di almeno una mensilità;
-         il richiedente deve risultare, al momento della domanda, senza un contratto di lavoro da almeno due mesi ed essere disponibile ad accettare un nuovo percorso di lavoro.
La misura della prestazione, erogata in unica soluzione, è pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque entro un limite massimo di 4 mila euro.
Fonte: Famiglia Cristiana n. 19/2012


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