martedì 8 maggio 2012

Un’eredità a chi non è ancora nato


Qualora, con testamento, sia nominato erede un soggetto non ancora concepito, finché non si verifica la condizione della nascita o non sia certo che non si può più verificare è dato all’eredità un amministratore. secondo l’articolo 642 del codice civile: «l’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione ovvero al coerede o ai coeredi».

ll Codice civile prevede, in realtà, che possa essere nominato erede an­che chi non è ancora concepito, tutta­via questa possibilità è limitata alle di­sposizioni testamentarie. In altre pa­role, solo un’espressa volontà del te­statore può attribuire diritti successo­ri al figlio non ancora nato, né conce­pito. La successione per rappresentazione non può invece riguardare “per­sone future” ma solo persone già nate o concepite. 

Piuttosto singolare la vicenda di cui si è occupata di recente la Cor­te di cassazione (sentenza n. 4.621 del 2012).
 Un signore rinuncia all’eredità del padre. Diversi anni più tardi, diventato a sua volta padre di una bambina, si pente di avere ri­fiutato il patrimonio paterno e si ri­volge al tribunale sostenendo che sua figlia deve essere considerata ere­de universale del nonno “per rappre­sentazione”. Secondo il Codice civile, infatti, i discendenti dei figli (e dei fratelli e delle sorelle) del defunto ac­quistano la qualità di eredi al posto dei loro genitori se questi non posso­no o non vogliono accettare l’eredità. La tesi dell’uomo non trova acco­glimento. La Corte di cassazione, in particolare, ha chiarito che la “rap­presentazione” funziona solo a bene­ficio di coloro che al momento dell’apertura della successione siano già nati o concepiti, non a favore di coloro che sono venuti al mondo di­versi anni dopo. Dunque se la bambi­na fosse nata prima della morte del nonno o nei trecento giorni imme­diatamente successivi (per legge, in­fatti, si presume concepito chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta) avrebbe avuto titolo per succe­dere al posto del padre. Poiché la pic­cola era nata anni dopo, al momento della successione non esisteva (né co­me nata, né come concepita) e quin­di non poteva ereditare.

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