giovedì 5 gennaio 2012

Canone Rai: agevolazioni fiscali

Dal 2008, chi ha almeno 75 anni di età e nell’anno precedente ha avuto, insieme con il coniuge, un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro, è esonerato dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza. Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri.
Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi presentando un’istanza di rimborso.
In più, a partire dal 2011, i cittadini con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro potranno pagare il canone Rai mediante trattenuta mensile operata dall’ente pensionistico (provvedimento del 29/09/2010 - pdf).
Attenzione:
a partire dal 2012 le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza e gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel modello per la dichiarazione dei redditi (articolo 17 del Dl 201/2011 - pdf

Come chiedere l'esenzione o il rimborso

I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta - pdf di esenzione. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. Negli anni successivi non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Relativamente al 2010, la richiesta può essere presentata fino al prossimo 30 novembre.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 possono chiederne il rimborso tramite il modello - pdf disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
Attenzione:
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone Rai potranno alternativamente
  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
    Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Corso Bolzano 30 - 10121 – Torino
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

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