giovedì 15 marzo 2012

Previdenza e Assistenza: un'indennità per apprendisti che perdono il lavoro

Anche per l'anno 2012 gli apprendisti possono beneficiare, nei casi di sospensione dal lavoro per "crisi aziendale o occupazionale" oppure di licenziamento, di un'indennità pari all'indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali. Lo stabilisce il "decreto Milleproroghe", il quale ha prolungato di un altro anno il trattamento introdotto in via sperimentale nel triennio 2009/2011.
Per ottenere l'indennità è necessario:
  • risultare assunto con la qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008;
  • essere impiegato presso l'azienda interessata dalla crisi aziendale o occupazionale da almeno tre mesi.
Il diritto al beneficio, inoltre, è subordinato all'intervento integrativo, pari ad almeno il 20 per cento dell'importo totale dell'indennità, a carico di un Ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva.
In caso di sospensione dell'attività lavorativa, l'apprendista ha diritto all'indennità per un numero di giornate pari a quelle di sospensione fino a un limite massimo di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato ovvero per un numero inferiore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. In caso di licenziamento, il trattamento è corrisposto per un limite massimo di 90 giorni.
La misura dell'indennità corrisponde all'importo dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga (80 per cento della retribuzione). Il lavoratore, all'atto della presentazione della domanda, deve sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se licenziato, o a intraprendere un percorso formativo o di riqualificazione professionale, se sospeso. Nel caso di licenziamento, l'apprendista deve provvedere pure all'iscrizione al Centro per l'impiego.
La domanda, in caso di sospensione dal lavoro, deve essere presentata all'Inps entro 20 giorni dall'inizio della sospensione. In caso di presentazione della domanda oltre il termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione. In caso di licenziamento la domanda, invece, va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Fonte: Famiglia Cristiana 12/2012)

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